di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista
Le nuove procedure INPS per la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa ricomprendono anche le diverse gestioni previdenziali passate ormai sotto la competenza dell’istituto.
Il nuovo sistema di gestione della regolarità contributiva Inps è stato avviato attraverso una serie di comunicazioni inviate a tutti i datori di lavoro inadempienti nei confronti dell’ente previdenziale: dalle mancate comunicazioni, fino ai mancati pagamenti dei contributi previdenziali, molte aziende hanno ricevuto nella casella di posta elettronica certificata un preavviso di DURC interno negativo.
Con il messaggio del 6 giugno 2014, l’ente previdenziale di fatto conferma un positivo atteggiamento di apertura verso le aziende: la presentazione della domanda di dilazione nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce la trasformazione del semaforo da giallo in rosso; il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione ovvero, in caso di accoglimento dell’istanza, fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata.
Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente, la cui validità è estesa anche ai mesi pregressi.
Dilazioni INPS: debiti in fase amministrativa
Ai fini dell'accoglimento dell'istanza, il contribuente deve presentare un'unica domanda telematica, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le gestioni Inps: fattispecie che si riscontra ad esempio allorquando il datore di lavoro ha omesso il versamento dei contributi relativi a lavoratori dipendenti e a lavoratori parasubordinati.
Inoltre la presenza di posizioni debitorie sui contributi personali del titolare, artigiano o commerciante, inibisce la possibilità di chiedere la rateazione anche sulla posizione datoriale, e richiede la gestione preventiva di una dilazione specifica per tale posizione.
Appare indispensabile quindi che l'interessato, prima di presentare l'istanza effettui una attenta analisi della propria posizione debitoria, anche attraverso le apposite procedure di consultazione disponibili all’interno del cassetto previdenziale sul sito INPS.
L'oggetto della dilazione è costituito dal debito contributivo, dalle sanzioni civili e dagli interessi di dilazione, pari a 6 punti oltre il tasso ufficiale di riferimento.
Sono rateizzabili i debiti relativi a contributi non versati alle scadenze di legge, richiesti a mezzo avviso bonario, e i debiti in fase amministrativa per i quali l'istituto deve ancora formare l'avviso di addebito.
Va presentata un’unica istanza, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’INPS, contenente:
– l’ammontare dell’importo dei debiti maturati;
– l’ammontare dell’importo complessivo dei debiti da rateizzare;
– l’ammontare dell’importo ripartito per ogni Gestione amministrativa da inserire nella dilazione.
Non possono essere dilazionati i contributi non ancora scaduti e cioè contributi per i quali non sia ancora decorso il termine entro cui vanno pagati.
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A decorrere dal 3 agosto 2010 sono stati eliminati:
– l’obbligo di integrale versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori;
– l’obbligo del versamento della quota pari al 12° del debito dovuto, quale condizione di accesso alla rateazione; ci; ha consentito di accorciare notevolmente i tempi di gestione della dilazione. Intatti non è più prevista l’emissione di un piano di ammortamento provvisorio, ma la consegna di un piano di ammortamento definitivo.
Le rate possono arrivare ad un massimo di 24, elevabili a 36, con autorizzazione del Ministero del Lavoro, o a 60 in limitati casi particolari, con delibera adottata dal ministero competente di concerto col ministero dell'Economia, come esposto sulle tabelle che seguono:
Casi tassativamente elencati dal legislatore nei quali è possibile richiedere l’ estensione del pagamento fino a 36 rate
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Calamità naturali in occasione delle quali sono stati emessi decreti di sospensione dei termini
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Procedure concorsuali dichiarate
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Carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante dalla sofferenza di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, a seguito di obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione
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Ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale
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Trasmissione agli eredi dei debiti contributivi
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Contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ( condono, recupero contributisospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti ), aventi scadenze concomitanti
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Debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 avuto riguardo alla precariasituazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale
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Ulteriori casi nei quali, previa autorizzazione interministeriale, è possibile chiedere l'estensione fino a 60 rate.
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Oggettive incertezze connesse a contrastanti
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Sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza.
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Acquisita l’istanza, l'Inps esamina la documentazione e comunica al contribuente l'esito entro i successivi 15 giorni.
Il piano di ammortamento conterrà la data, il numero e l’ammontare delle rate accordate, nonché gli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione Inps.
Se la rateazione è respinta per carenza di una delle condizioni previste, è possibile ripresentare una nuova istanza, una volta in possesso dei requisiti.
Il piano di ammortamento definitivo viene comunicato al contribuente o all’intermediato delegato a mezzo posta elettronica certificata.
Il pagamento della prima rata, tramite modello F24 con causale RC01, va effettuato entro il termine indicato nel piano e costituisce un comportamento concludente che perfeziona la dilazione.
Solo a questo punto potrà essere valutato il rilascio di un eventuale Durc positivo.
Le rate successive devono essere versate mensilmente.
Al contrario, il mancato o parziale pagamento della prima rata, entro il termine assegnato, comporta l'annullamento del piano e preclude la possibilità di proporre una nuova dilazione sulle medesime partite.
Il mancato pagamento di una delle ulteriori rate, qualora non sanato entro la scadenza della rata successiva, comporta decadenza immediata dal diritto alla dilazione.
Una volta emesso il piano di ammortamento, in caso di mancato pagamento della prima rata, il piano verrà automaticamente annullato e il contribuente non potrà presentare un’ulteriore domanda di rateizzazione.
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Il contribuente autorizzato alla dilazione può chiedere l’estinzione anticipata del debito: in tal caso, una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Istituto, dovrà recarsi presso il concessionario e pagare l’intero capitale e le sanzioni residue, nonché gli interessi di dilazione ricalcolati dalla sede alla data di pagamento richiesta.
Il piano breve
La circolare INPS n.108/2013 illustra la possibilità, per il contribuente, di richiedere l’accesso ad un piano di “rateizzazione breve”, che ha durata complessiva pari a sei mesi e viene concesso nel caso di una momentanea mancanza di liquidità da parte del debitore.
E’ un’opportunità ammessa una sola volta nel corso della dilazione principale.
L’INPS specifica che, data l’eccezionalità della misura, la rateizzazione breve potrà includere un massimo di:
– tre mensilità contributive per i datori di lavoro ed i committenti;
– un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.
Richiesta di riduzione delle sanzioni civili
Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali è possibile richiedere la per la riduzione delle sanzioni civili, nei seguenti casi:
Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo (legge 388/2000 art. 116, comma 15); occorre che vi siano delle decisioni giurisprudenziali difformi l’una dall’altra, sui quali è intervenuta una decisione definitiva ad esempio della Corte di Cassazione, tale da rendere necessario un adeguamento della prassi amministrativa.La riduzione è ammissibile anche quando vengono emanate delle norme nuove, particolarmente complesse o quando la difficoltà di interpretazione sia obbiettivamente esistente o quando l’assicurato sia stato indotto in errore circa l’obbligo contributivo a causa di avvertenze e/o indicazioni fuorvianti degli uffici competenti. Evidentemente tale situazione deve essere debitamente documentata.
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Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo (legge 388/2000 art. 116, comma 15); per ottenere il beneficio è necessaria la presentazione all’autorità giudiziaria della denuncia penale entro tre mesi dal giorno in cui se è venuti a conoscenza del fatto doloso, e che il procedimento promosso in base alla denuncia si sia definito con la condanna del terzo o quantomeno che sia ancora pendente il giudizio.
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Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali (legge 388/2000 art. 116, comma 15); la possibilità di ridurre le sanzioni civili può essere esercitata quando l’impresa, soggetta alla cassa integrazione guadagni, abbia ottenuto il riconoscimento del diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria, con provvedimento formale del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali (legge 388/2000 art. 116, comma 16; Legge 662/1996 art. 1, comma 220).
Le sanzioni si bloccano alla data in cui l’autorità giudiziaria ha dichiarato aperta la procedura concorsuale e durante il periodo di svolgimento della procedura stessa matureranno i soli interessi legali sui crediti privilegiati.
Tale principio non trova applicazione nel caso di procedura di amministrazione controllata, per il quale continueranno a maturare le somme aggiuntive nella misura ordinaria.
Qualora ricorra uno dei casi sopra illustrati, tenuto conto del comportamento aziendale pregresso, le sanzioni possono essere ridotte:
- 1) fino alla misura degli interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell’istanza;
- 2) fino alla misura dei predetti interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell’istanza, maggiorati del 50%.
Allo scopo di facilitare e omogeneizzare i criteri di giudizio, sono stati individuati i seguenti specifici indicatori sui quali va valutato il debitore e quindi l’opportunità di definire positivamente la richiesta:
– comportamento pregresso dell’azienda in relaizone al rispetto degli obblighi contributivi;
– correntezza dei versamenti contributivi;
– situazione patrimoniale complessiva;
– rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi;
– riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell’attività produttiva;
– importo delle somme da recuperare;
– incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.
In nessun caso, comunque, la riduzione delle sanzioni civili può essere applicata al di sotto degli interessi legali.
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