sabato 14 novembre 2015

Equitalia: allarme email truffa, come evitare gli avvisi fasulli

Il fenomeno delle e-mail truffa recanti presunti avvisi di pagamento


Sembra non arrestarsi il fenomeno delle e-mail truffa recanti presunti avvisi di pagamento di Equitalia che invitano a scaricare file o a utilizzare link esterni.
La stessa Equitalia, sul proprio sito, spiega di essere assolutamente estranea alla trasmissione dei suddetti messaggi e, di nuovo, torna a raccomandare di non considerare l’e-mail ricevuta, eliminandola facendo attenzione a non scaricare alcun allegato.
La conferma è giunta ad Equitalia dallo stesso Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), l’unità specializzata della Polizia Postale, che in questi giorni ha riscontrato come sia ancora in atto un’ulteriore, nuova campagna di phishing.
Si tratta di una serie di tentativi di truffa informatica progettati per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate. Anche il Cnaipic, quindi, raccomanda nuovamente di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare allegati o link esterni.
Di seguito si riportano alcuni indirizzi di false e-mail resi noti dirattamente da Equitalia: fatture@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it, servizio@equitalia.it, noreply@equitalia.it, servizio@unicredit.it, servizio_clienti@poste.it, noreply-equit@eq.it, support@update.it, equitalia@avvia.it, noreply@postecert.it, reply-equi@riscossioni1.it, equitaliat@raccomandata.it,  cifre@equitliaroma.it, assistenza@protocol.it, noreply@certificazione.it, info55@bper.it, noreply@protocol.it, noreply@legge.it, noreplay@bancoposta.it.

DA LEGGO OGGI

domenica 8 novembre 2015

Equitalia: nuova rateazione per i decaduti, istanze entro il 21 novembre. Ecco tutte le informazioni utili

di  

Il 22 ottobre è entrato in vigore il decreto legislativo numero 159/2015 con “misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”. In base alle nuove disposizioni Equitalia offre nuove opportunità di rateizzare le cartelle per i contribuenti decaduti negli ultimi due anni e, per i nuovi piani di rateizzazione, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute. Le istanze per chiedere di essere riammessi al piano di rateazione devono essere presentate aEquitalia entro il 21 novembre 2015. Ecco le principali novità portate dal decreto.

Equitalia: nuova rateazione per decaduti
Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. I decaduti sono coloro che non hanno pagato 8 rate, anche non consecutive, a Equitalia. Secondo le nuove disposizioni potranno chiedere di essere riammessi alla rateazione le persone fisiche, le ditte individuali e le società che avevano pattuito un piano di rateazione per:
  • cartelle di pagamento;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Entrate e/o dalle Dogane e/o dai monopoli;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS.
Il nuovo piano di rateazione però presenta alcuni limiti alle regole generali: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Per essere riammessi ad un piano di rateazione è necessario presentare la domanda entro il 21 novembre. I moduli sono disponibili allo sportello territoriale di Equitalia o nella sezione Rateizzazione - Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sitowww.gruppoequitalia.it. La riammissione alla nuova rateazione terrà conto dello stesso numero di rate del vecchio piano originariamente concesso in base alle condizioni economiche rappresentate dal contribuente al momento della concessione della prima rateazione da cui è decaduto.
Equitalia: cosa cambia per le rateazioni
Le nuove disposizioni modificano le caratteristiche dei piani di dilazione concessi a partire dalla data del 22 ottobre 2015. Per le nuove rateazioni (non per coloro che vengono riammessi al piano) il piano decade con il mancato pagamento di cinque rate non consecutive. Per questi piani, in caso di decadenza, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti. In pratica mettendosi in pari con i pagamento, per i piani ammessi dal 22 ottobre 2015, sarà sempre possibile riattivare il piano di rateazione.
Equitalia: stop ai pagamenti in caso di sospensione
Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati dall’atto, per tutta la durata del provvedimento.Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.




lunedì 12 ottobre 2015

Nuove procedure per le rateazioni INPS: regole e limitazioni

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista

Le nuove procedure INPS per la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa ricomprendono anche le diverse gestioni previdenziali passate ormai sotto la competenza dell’istituto.


Il nuovo sistema di gestione della regolarità contributiva Inps è stato avviato attraverso una serie di comunicazioni inviate a tutti i datori di lavoro inadempienti nei confronti dell’ente previdenziale: dalle mancate comunicazioni, fino ai mancati pagamenti dei contributi previdenziali, molte aziende hanno ricevuto nella casella di posta elettronica certificata un preavviso di DURC interno negativo.
Con il messaggio del 6 giugno 2014, l’ente previdenziale di fatto conferma un positivo atteggiamento di apertura verso le aziende: la presentazione della domanda di dilazione nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce la trasformazione del semaforo da giallo in rosso; il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione ovvero,  in caso di accoglimento dell’istanza, fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata.
Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente, la cui validità è estesa anche ai mesi pregressi.

Dilazioni INPS: debiti in fase amministrativa

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza, il contribuente deve presentare un'unica domanda telematica, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le gestioni Inps: fattispecie che si riscontra ad esempio allorquando il datore di lavoro ha omesso il versamento dei contributi relativi a lavoratori dipendenti e a lavoratori parasubordinati.
Inoltre la presenza di posizioni debitorie sui contributi personali del titolare, artigiano o commerciante, inibisce la possibilità di chiedere la rateazione anche sulla posizione datoriale, e richiede la gestione preventiva di una dilazione specifica per tale posizione.
Appare indispensabile quindi che l'interessato, prima di presentare l'istanza effettui una attenta analisi della propria posizione debitoria, anche attraverso le apposite procedure di consultazione disponibili all’interno del cassetto previdenziale sul sito INPS.
L'oggetto della dilazione è costituito dal debito contributivo, dalle sanzioni civili e dagli interessi di dilazione, pari a 6 punti oltre il tasso ufficiale di riferimento.
Sono rateizzabili i debiti relativi a contributi non versati alle scadenze di legge, richiesti a mezzo avviso bonario, e i debiti in fase amministrativa per i quali l'istituto deve ancora formare l'avviso di addebito.
Va presentata un’unica istanza, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’INPS, contenente:
– l’ammontare dell’importo dei debiti maturati;
– l’ammontare dell’importo complessivo dei debiti da rateizzare;
– l’ammontare dell’importo ripartito per ogni Gestione amministrativa da inserire nella dilazione.
Non possono essere dilazionati i contributi non ancora scaduti e cioè contributi per i quali non sia ancora decorso il termine entro cui vanno pagati.
A decorrere dal 3 agosto 2010 sono stati eliminati:
– l’obbligo di integrale versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori;
– l’obbligo del versamento della quota pari al 12° del debito dovuto, quale condizione di accesso alla rateazione; ci; ha consentito di accorciare notevolmente i tempi di gestione della dilazione. Intatti non è più prevista l’emissione di un piano di ammortamento provvisorio, ma la consegna di un piano di ammortamento definitivo.
Le rate possono arrivare ad un massimo di 24, elevabili a 36, con autorizzazione del Ministero del Lavoro, o a 60 in limitati casi particolari, con delibera adottata dal ministero competente di concerto col ministero dell'Economia, come esposto sulle tabelle che seguono:
Casi tassativamente elencati dal legislatore nei quali è possibile richiedere l’ estensione del pagamento fino a 36 rate
Calamità naturali in occasione delle quali sono stati emessi decreti di sospensione dei termini
Procedure concorsuali dichiarate
Carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante dalla sofferenza di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, a seguito di obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione
Ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale
Trasmissione agli eredi dei debiti contributivi
Contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ( condono, recupero contributisospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti ), aventi scadenze concomitanti
Debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 avuto riguardo alla precariasituazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale
Ulteriori casi nei quali, previa autorizzazione interministeriale, è possibile chiedere l'estensione fino a 60 rate.
Oggettive incertezze connesse a contrastanti
Sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza.
Acquisita l’istanza, l'Inps esamina la documentazione e comunica al contribuente l'esito entro i successivi 15 giorni.
Il piano di ammortamento conterrà la data, il numero e l’ammontare delle rate accordate, nonché gli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione Inps.
Se la rateazione è respinta per carenza di una delle condizioni previste, è possibile ripresentare una nuova istanza, una volta in possesso dei requisiti.
Il piano di ammortamento definitivo viene comunicato al contribuente o all’intermediato delegato a mezzo posta elettronica certificata.
Il pagamento della prima rata, tramite modello F24 con causale RC01, va effettuato entro il termine indicato nel piano e costituisce un comportamento concludente che perfeziona la dilazione.
Solo a questo punto potrà essere valutato il rilascio di un eventuale Durc positivo.
Le rate successive devono essere versate mensilmente.
Al contrario, il mancato o parziale pagamento della prima rata, entro il termine assegnato, comporta l'annullamento del piano e preclude la possibilità di proporre una nuova dilazione sulle medesime partite.
Il mancato pagamento di una delle ulteriori rate, qualora non sanato entro la scadenza della rata successiva, comporta decadenza immediata dal diritto alla dilazione.
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Una volta emesso il piano di ammortamento, in caso di mancato pagamento della prima rata, il piano verrà automaticamente annullato e il contribuente non potrà presentare un’ulteriore domanda di rateizzazione.
Il contribuente autorizzato alla dilazione può chiedere l’estinzione anticipata del debito: in tal caso, una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Istituto, dovrà recarsi presso il concessionario e pagare l’intero capitale e le sanzioni residue, nonché gli interessi di dilazione ricalcolati dalla sede alla data di pagamento richiesta. 

Il piano breve

La circolare INPS n.108/2013 illustra la possibilità, per il contribuente, di richiedere l’accesso ad un piano di “rateizzazione breve”, che ha durata complessiva pari a sei mesi e viene concesso nel caso di una momentanea mancanza di liquidità da parte del debitore.
E’ un’opportunità ammessa una sola volta nel corso della dilazione principale.
L’INPS specifica che, data l’eccezionalità della misura, la rateizzazione breve potrà includere un massimo di:
– tre mensilità contributive per i datori di lavoro ed i committenti; 
– un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.

Richiesta di riduzione delle sanzioni civili

Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali è possibile richiedere la per la riduzione delle sanzioni civili, nei seguenti casi:
Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto ad oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo (legge 388/2000 art. 116, comma 15); occorre che vi siano delle decisioni giurisprudenziali difformi l’una dall’altra, sui quali è intervenuta una decisione definitiva ad esempio della Corte di Cassazione, tale da rendere necessario un adeguamento della prassi amministrativa.La riduzione è ammissibile anche quando vengono emanate delle norme nuove, particolarmente complesse o quando la difficoltà di interpretazione sia obbiettivamente esistente o quando l’assicurato sia stato indotto in errore circa l’obbligo contributivo a causa di avvertenze e/o indicazioni fuorvianti degli uffici competenti. Evidentemente tale situazione deve essere debitamente documentata.
Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a fatto doloso del terzo (legge 388/2000 art. 116, comma 15); per ottenere il beneficio è necessaria la presentazione all’autorità giudiziaria della denuncia penale entro tre mesi dal giorno in cui se è venuti a conoscenza del fatto doloso, e che il procedimento promosso in base alla denuncia si sia definito con la condanna del terzo o quantomeno che sia ancora pendente il giudizio.
Mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuto a crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali (legge 388/2000 art. 116, comma 15); la possibilità di ridurre le sanzioni civili può essere esercitata quando l’impresa, soggetta alla cassa integrazione guadagni, abbia ottenuto il riconoscimento del diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria, con provvedimento formale del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali (legge 388/2000 art. 116, comma 16; Legge 662/1996 art. 1, comma 220).
Le sanzioni si bloccano alla data in cui l’autorità giudiziaria ha dichiarato aperta la procedura concorsuale e durante il periodo di svolgimento della procedura stessa matureranno i soli interessi legali sui crediti privilegiati.
Tale principio non trova applicazione nel caso di procedura di amministrazione controllata, per il quale continueranno a maturare le somme aggiuntive nella misura ordinaria.
Qualora ricorra uno dei casi sopra illustrati, tenuto conto del comportamento aziendale pregresso, le sanzioni possono essere ridotte:
- 1) fino alla misura degli interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell’istanza;
- 2) fino alla misura dei predetti interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell’istanza, maggiorati del 50%.
Allo scopo di facilitare e omogeneizzare i criteri di giudizio, sono stati individuati i seguenti specifici indicatori sui quali va valutato il debitore e quindi l’opportunità di definire positivamente la richiesta:
– comportamento pregresso dell’azienda in relaizone al rispetto degli obblighi contributivi;
– correntezza dei versamenti contributivi;
– situazione patrimoniale complessiva;
– rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi;
– riflessi sul mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero sulla ripresa dell’attività produttiva;
– importo delle somme da recuperare;
– incidenza della concessione del beneficio sul recupero del credito.
In nessun caso, comunque, la riduzione delle sanzioni civili può essere applicata al di sotto degli interessi legali.

domenica 4 ottobre 2015

RATEIZZAZIONE EQUITALIA PER I CITTADINI

RATEIZZAZIONE

Se non riesci a pagare le cartelle in un’unica soluzione, puoi chiedere a Equitalia di rateizzare il tuo debito fino a un massimo di 10 anni

Come funziona

Puoi scegliere tra:
  • rate costanti
  • rate crescenti: nel caso tu voglia pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della tua condizione economica.
Per debiti complessivi fino a 50 mila euro, il contribuente può presentare una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate(piano ordinario), senza allegare alcuna documentazione.
Qualora, invece, le somme per le quali si richiede la rateizzazione siano superiori a 50 mila euro, oppure il debitore già fruisca di una dilazione il cui importo residuo, cumulato alle somme per cui è richiesta la nuova rateizzazione, superi la suddetta soglia, il debitore dovrà documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) è necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente

Condizioni e vantaggi

La rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.
Se hai ottenuto una rateizzazione puoi chiedere il Durc, Documento unico di regolarità contributiva, rilascaito da Inps, Inail e Casse edili  e il certificato di regolarità fiscale, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, per partecipare liberamente a gare e appalti.
Finché sei in regola con i pagamenti, Equitalia non può attivare nei tuoi confronti nessuna procedura cautelare o esecutiva (per esempio fermo o ipoteca).

sabato 3 ottobre 2015

Cessione del quinto dello stipendio

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di prestito personale previsto in Italia, da estinguersi con cessione di quote dello stipendio osalario fino al quinto dell'ammontare dell'emolumento valutato al netto di ritenute.

Disciplina normativa[modifica | modifica wikitesto]

L'istituto venne introdotto nel secondo dopoguerra, dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, e dal relativo regolamento attuativo, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.

Caratteristiche del prestito[modifica | modifica wikitesto]

L'espressione cessione del quinto di stipendio deriva dal fatto che l’importo massimo della rata di rimborso del prestito non può superare il valore di 1/5 (cioè il 20%) dello stipendio mensile netto continuativo, inoltre la durata massima consentita è di 120 mesi e la minima abitualmente non è inferiore ai 24 mesi.
Il termine massimo della durata non può eccedere comunque il termine del rapporto di lavoro e il pensionamento, tranne che per i dipendenti ministeriali, i quali possono decidere se estinguere il debito o traslarlo sulla pensione.
Oggi è possibile l'accesso alla cessione anche da parte dei pensionati ed in questo caso la scadenza non può eccedere il 90º anno di età, anche se oggi nella prassi le compagnie di assicurazione limitano il rischio assumendo prodotti con un massimo di 85 anni. Tuttavia alcuni gruppi bancari, facendo ricorso al fondo previdenziale INPDAP riescono ad arrivare fino ad un massimo di 95 anni di età.
La legge prevede che, al momento della stipula del contratto con la società finanziaria, si stipuli anche una assicurazione sui rischi vita ed impiego. Nel caso di "rischio impiego" l'assicurazione interviene, ma ha diritto di rivalsa nei confronti del debitore, nei limiti del TFR (Trattamento di fine rapporto) fino a quel momento maturato: tale cifra, accantonata dall'azienda in un apposito fondo, resta quindi indisponibile per il mutuatario che accede al finanziamento; si tratta quindi di un'assicurazione a vantaggio della finanziaria. Nel caso di "rischio vita", l'assicurazione interviene senza vantare diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.

Debitore e Creditore[modifica | modifica wikitesto]

Chi può contrarre il prestito[modifica | modifica wikitesto]

Come previsto dall'ultima versione del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (come aggiornato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80) questa tipologia di prestito è destinata a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, sia dello Stato e del comparto para-statale (come specificamente previsto dal testo originale del provvedimento legislativo) che delle aziende private (come definitivamente sancito dagli aggiornamenti previsti dalla legge 80/2005). Nella stessa legge 80/2005 è stata estesa la possibilità di cedere parte della propria retribuzione anche ai pensionati di tutti gli enti previdenziali.
Possono contrarre la richiesta anche i dipendenti delle aziende private, ma la banca o l'ente finanziario si riserva la possibilità di valutare le garanzie. Le aziende vengono valutate per il capitale sociale, il numero di dipendenti e soprattutto si guarda se in passato hanno autorizzato altri contratti di cessioni ai propri dipendenti. Quest'ultima verifica dimostra se l'azienda è precisa nei pagamenti.
Può succedere che nel tempo alcune aziende private che prima sono valutate positivamente perdano la possibilità di concedere ai propri dipendenti la trattenuta, perché dalle banche risultano poco gradite.

Chi può erogare il prestito[modifica | modifica wikitesto]

Il DPR 180/1950 individua i soggetti autorizzati ad erogare il prestito all'articolo 15:
« Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno. »
Tale previsione deve essere letta alla luce della disciplina di settore prevista dal d.lgs 1º settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario) che identifica nelle banche e negli intermediari finanziari iscritti presso apposito elenco dell'Ufficio italiano cambi (UIC) gli unici soggetti abilitati ad erogare finanziamenti sotto ogni forma. Tuttavia dal 1º gennaio 2008 l’Ufficio Italiano Cambi è stato soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare (d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231).
L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale verrà svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall’unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia.
Le altre funzioni istituzionali dell’Ufficio saranno svolte dalle corrispondenti strutture della Banca d’Italia e le relative informazioni saranno disponibili nelle sezioni del sito stesso che trattano le rispettive materie.
Di fatto una persona che desidera contrarre un prestito con cessione del quinto di stipendio, dovrà rivolgersi ad un mediatore creditizio iscritta all'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Compito del mediatore creditizio sarà quello di fare da interfaccia tra il cliente e le banche o le società di intermediazione finanziaria di cui sopra. Il compenso del mediatore creditizio viene pagato da queste ultime. È fatto espresso divieto al mediatore creditizio di chiedere compensi in denaro al cedente.
Altra figura è l'agente in attività finanziaria che ha un'area di manovra maggiore del mediatore creditizio con compiti più vasti anche questa figura è inserita nell'albo della Banca D'Italia "Agenti in attività finanziaria".
Per entrambe le figure si necessita anche dell'iscrizione all'albo ISVAP alla sezione E, dato che una componente fondamentale nei contratti di cessione del quinto sono le polizze assicurative. Nulla vieta di rivolgersi per la richiesta del finanziamento anche direttamente all'intermediario finanziario.

Caratteristiche del finanziamento[modifica | modifica wikitesto]

La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il rimborso avviene con trattenuta della rata direttamente in busta paga.
Tale peculiarità fa sì che il rischio di insolvenza volontaria del debitore venga abbattuto fortemente anche se, trattandosi comunque di una cessione volontaria, è sempre e comunque revocabile. Da ciò deriva anche che, in virtù della forma tecnica del prodotto, è previsto il coinvolgimento del datore di lavoro nell'estinzione delfinanziamento quale condizione fondamentale per l'erogazione del prestito.
In buona sostanza sarà il datore di lavoro a pagare la rata alla Banca trattenendo contestualmente l'importo dalla busta paga del proprio dipendente.

Gli obblighi del datore di lavoro[modifica | modifica wikitesto]

Il datore di lavoro è obbligato ad accettare una richiesta di cessione del quinto da parte di un dipendente.
La sottoscrizione del contratto lo vincola a due precisi obblighi:
  1. a trattenere la rata indicata nel contratto dalla busta paga del dipendente e a versarla alla Banca erogante il prestito. Questo obbligo persiste per tutta la durata del piano di ammortamento ma solo se c'è una busta paga su cui addebitare la rata. In caso di cessazione o sospensione della busta paga per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, aspettativa ecc.) il datore di lavoro è legittimato a interrompere il pagamento della rata. Il datore di lavoro non è mai responsabile del corretto pagamento del prestito ma viene semplicemente incaricato del pagamento della rata;
  2. in caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni somma maturata dal dipendente presso l'azienda e versare tale somma alla banca erogante. Questa la utilizzerà per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo. È il caso, principalmente, della liquidazione maturata, ma anche di ogni altra somma maturata al momento della comunicazione delle dimissioni/licenziamento: ultimo stipendio, tredicesima, ferie non godute ecc.
Nessun altro obbligo è previsto per il datore di lavoro.

Struttura finanziaria[modifica | modifica wikitesto]

Come qualsiasi prodotto finanziario estinguibile secondo la formula della rateizzazione, elementi finanziari principali di tale operazione sono:
  • la rata la cui entità viene determinata entro una soglia massima pari al quinto dello stipendio percepito dal debitore. Tale importo, una volta determinato contrattualmente, resta fisso durante l'intero piano di ammortamento, non essendo prevista dal legislatore la possibilità di variarla durante l'estinzione del prestito, a meno che non si tratti di rinnovo ante termine (per il quale, in ogni caso, debbono comunque essere trascorsi almeno i 2/5 del periodo di ammortamento, ossia il 40%);
  • si precisa che il rinnovo ante termine è possibile anche prima dei 2/5 se rinegoziamo il finanziamento di cessione passando da una durata di 60 mesi ad una a 120 mesi per una sola volta.
  • periodicità delle rate di rimborso, previste dal legislatore con cadenza mensile;
  • la durata del finanziamento, stabilita entro un massimo di dieci anni (120 mensilità), compatibilmente con la data di pensionamento anche se dipendenti ministeriali hanno la facoltà di trasferire il finanziamento sulla pensione e talvolta anche alcuni pubblici.

Polizza assicurativa obbligatoria[modifica | modifica wikitesto]

Il D.P.R. 180/1950, che disciplina l'erogazione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa a tutela dell'intermediario finanziario che eroga il finanziamento nei casi di morte e di perdita del lavoro.
Proprio perché la legge prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa, nella cessione del quinto sono le assicurazioni che in definitiva stabiliscono i criteri per assumere il rischio o meno delle pratiche per tipologia di cliente. I dipendenti statali hanno più facilità nell'accedere a questo tipo di finanziamento in quanto meno "rischiosi" per le assicurazioni e istituti di credito.
Naturalmente per i pensionati c'è solo la copertura rischio vita, in Caso di Morte del cliente l'assicurazione estingue il debito residuo.
Numero Verde Mediocredito